Statuto dell’Associazione “Fior di Corleone”

Articolo 1
1. E’ costituita con sede in Corleone, l’associazione denominata “Fior di Corleone”.

Articolo 2
1. Scopo dell’associazione è quello di perseguire obiettivi di carattere culturale, promozionale e di valorizzazione, nell’ambito dell’agricoltura, dell’artigianato, dell’allevamento e del turismo a Corleone e nelle zone circostanti.
2.L’interesse generale è quello di promuovere sviluppo economico e qualità della vita .
3. La durata dell’associazione è fissata al ……..; la durata può essere prorogata, o l’associazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
 4. L’associazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3
1. Per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione è previsto lo svolgimento
delle seguenti attività:
favorire lo sviluppo economico sociale e culturale del territorio anche tramite l’organizzazione e lo svolgimento di mostre e altre manifestazioni espositive, promozionali e pubblicitarie;
promuovere ed istituire un marchio di origine territoriale denominato “Fior di Corleone”
organizzare riunioni, seminari, tavole rotonde, dibattiti, convegni;
effettuare corsi di formazione e/o specializzazione;
stimolare l’assegnazione di tesi di laurea e/o borse di studio;
promuovere e coordinare la redazione di pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, organizzativo e divulgativo;
promuovere ed eseguire attività di ricerca , sviluppo e ricerche di mercato.
favorire l’accesso di singoli o gruppi di imprenditori a servizi comuni, opportunità, conoscenze e risorse per il migliore svolgimento dei loro affari;
promuovere e realizzare anche attraverso la fornitura di servizi essenziali azioni pubblicitarie nei modi e nei tempi ritenuti più idonei, ivi compresa la predisposizione di cataloghi, itinerari realizzati con pubblicazioni apposite, cartellonistica, siti web;
organizzare o collaborare all’organizzazione di visite di giornalisti , nonché di turisti ed operatori commerciali presso le aziende dei soci;
organizzare la partecipazione collettiva dei soci a fiere e mostre svolgendo attività di natura promozionale e di marketing dirette alla valorizzazione ed alla vendita dei prodotti ;
svolgere attività di consulenza ed assistenza ai soci finalizzate al miglioramento ed alla valorizzazione dei loro prodotti e servizi;

gestire attività di servizio, di controllo e di tutela dei prodotti e servizi del territorio;
richiedere o utilizzare finanziamenti ottenibili dall’UE, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali nonché i finanziamenti disposti da organismi pubblici e privati locali disposti a sostenere gli scopi e le attività della società;
l’associazione potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
l’associazione per l’attuazione dell’oggetto sociale si riserva la facoltà di adottare specifici regolamenti;
adoperarsi per favorire una diversificazione dei prodotti cercando di evitare dinamiche concorrenziali.

Articolo 4
1. Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

2. Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote sociali;
- dalle risorse derivanti dall’attività dell’associazione;
-dai contributi conferiti dai produttori e dagli acquirenti relative al fatturato delle merci
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

Articolo 5
1. Sono organismi dell’associazione il Presidente, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci.

Articolo 6
1. Possono aderire all’Associazione Fior di Corleone tutti coloro che sono interessati e/o svolgono attività imprenditoriali, professionali o di studio nei campi di attività dell’associazione.
2. Saranno ammesse adesioni di imprenditori, associazioni, liberi professionisti e di consumatori associati o singoli.
3. Ogni socio entra a far parte dell’Assemblea dei Soci

Articolo 7
1. I soci concorrono all’attuazione degli scopi sociali ed hanno diritto ad essere informati delle attività ed iniziative dell’associazione.

Articolo 8
1. I soci si distinguono in :
- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci onorari.

2. Sono Soci Ordinari le persone fisiche e giuridiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio direttivo.
3. I Soci Sostenitori possono dare il loro sostegno all’ associazione, istituti di credito, società organismi economici ed organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nazionali, estere ed internazionali, che condividano gli scopi e le finalità nonché altre espressioni di parti sociali con contribuzioni “una tantum” o periodiche, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipare in qualità di soci.
4. Ai soggetti sostenitori spetta la facoltà di esprimere il proprio parere sui programmi sottoposti all’approvazione del Consiglio.
5. Sono Soci Onorari coloro i quali per la loro posizione sono in grado con l’adesione di dare lustro e prestigio all’associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.

Articolo 9
1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, revoca, morosità o indegnità: la morosità viene dichiarata dal Consiglio direttivo che prende atto delle dimissioni e del decesso del socio; l’indegnità e la revoca vengono sancite dall'Assemblea.

Articolo 10
L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente a maggioranza di due terzi nella prima votazione, assoluta nelle successive.

Articolo 11
1.L’associazione è gestita e amministrata in maniera unitaria, a livello ordinario e straordinario, dal Presidente, che ne ha legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati, ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane e strumentali.
2. il Presidente si occupa di:
· tenere e firmare la corrispondenza, emettere note e fatture;
· sottoscrivere lettere di assunzione e licenziamento del personale anche dirigente;
· sottoscrivere contratti in relazione all’oggetto sociale;
· acquistare, vendere e permutare cose mobili in genere;
· sottoscrivere contratti di qualsiasi tipo o natura;
· compiere qualsiasi operazione bancaria anche passiva e su titoli di stato e non, e così: aprire e chiudere conti correnti.
· esigere crediti ed incassare somme e quant’altro dovuto alla società
· rilasciare di quanto riscosso quietanze e discarichi nelle forme richieste;
· procedere ad atti esecutivi e conservativi;
· svolgere qualsiasi pratica atta all’ottenimento di licenze, autorizzazioni e concessioni

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai comma n.1 e n.2, il Presidente si avvale di un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri da lui proposti ed eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni.
4. In caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, l’intero Consiglio Direttivo s’intenderà decaduto ed il Presidente dovrà provvedere a convocare l’Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio.
5. Nel caso di dimissioni o decesso di un componente, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica alla successiva Assemblea.

Articolo 12
1. Per conseguire gli scopi che l’associazione si propone, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare, su proposta del Presidente, gruppi di lavoro composti da almeno tre persone, anche non soci.

Articolo 13
1.L'Assemblea nomina un Comitato Etico formato da 4 rappresentanti, di cui 1 sarà il coordinatore, con competenze relative alla tutela ambientale, ai diritti dei lavoratori, alla correttezza imprenditoriale e alle relazioni sociali.
2)Il Comitato Etico svolge una funzione consultiva generale per gli organismi associativi resa obbligatoria nel momento della richiesta di ingresso all'associazione e nella verifica che annualmente deve essere esercitata nei confronti di tutti i soci.

Articolo 14
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti e in ogni caso almeno una volta l’anno per approvare la bozza di bilancio.
2. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige con il Presidente il bilancio, da sottoporre in tempo utile all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Articolo 15
1. Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo e controllo sulla gestione e procede alla redazione dei bilanci e alla loro presentazione all’Assemblea;
2. Sono altresì deliberate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, l'assunzione di dipendenti e collaboratori e la determinazione delle retribuzioni e dei compensi degli eventuali collaboratori.

Articolo 16
1. L’Assemblea si compone dei soci in regola con il pagamento della quota annuale. Il socio che non abbia provveduto al pagamento della quota non avrà diritto di voto.

Articolo 17
1. L’Assemblea delibera sui bilanci annuali, procede alla nomina delle cariche sociali, provvede alla revoca dei soci e all'esclusione dei soci indegni, definisce le linee generali dell’attività che sarà svolta dall’associazione in ciascun anno e provvede alla modifica dello Statuto.
2. Essa decide infine sullo scioglimento dell’associazione.

Articolo 18
1. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno tre volte all’anno dal Presidente dell’associazione.
2. Può essere convocata in via straordinaria dal Presidente o in seguito di domanda motivata di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento della quota annuale.
3. L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo scelto dal Consiglio direttivo ed i relativi inviti devono essere inviati ai singoli soci a mezzo comunicazione scritta (lettera, fax o e-mail) non oltre il settimo giorno antecedente a quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza è ammesso l’invio della comunicazione con almeno 48 (quarantotto) ore di preavviso.

Articolo 19
1. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione non può deliberare se non intervenga almeno la metà dei soci con diritto di voto.
2. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

3. In seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche lo stesso giorno della prima, la deliberazione dell’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

4. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo, qualora soci, non hanno diritto di voto.
5. L’Assemblea straordinaria non può deliberare se non intervenga almeno la metà dei soci in prima convocazione o un terzo in seconda convocazione.
7. Essa delibera a maggioranza dei presenti.


Articolo 20
1. La gestione dell’associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti dall’Assemblea.
2. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 21
1. L’eventuale scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.